|
|
O. 16/04/2004 n. 3350
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del bilancio della regione Siciliana, che vengono individuate e trasferite entro trenta giorni su apposita contabilitā speciale all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato, secondo le modalitā previste dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
2. Il Commissario delegato č tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivitā di cui alla presente ordinanza con le modalitā previste dalla vigente legislazione in materia di contabilitā generale dello Stato.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivitā da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. O.P.C.M. 16-04-2004 N. 3350 Crisi ambientale nel territorio dellisola di Lampedusa.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso, stipulando, ove necessario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con personale militare determinandone il relativo compenso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2004 Il Presidente: Berlusconi
Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|